L’obiettivo della legge sarebbe quello di «coniugare l’elevato numero di concepiti indesiderati e il desiderio reale» di coppie disponibili all’adozione nazionale che potranno presentare apposita domanda al Tribunale per i minorenni, specificando «l’eventuale disponibilità all’adozione anche qualora sussistano previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito» (la domanda ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata). Alla donna che intende abortire «è data la possibilità di evitare l’interruzione volontaria di gravidanza in considerazione dell’immediato inserimento del nascituro in una famiglia adottiva». Lo stato di adottabilità «viene disposto con decreto del tribunale» ma la donna «fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi, può sempre e liberamente revocare il proprio consenso. Non si lede nessun diritto», sostengono i leghisti. Solo dopo il termine di 7 giorni il tribunale per i minorenni «sceglie da un apposito elenco di coppie la cui residenza è posta a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito e dispone l’affidamento preadottivo».”

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